Comune di Gallio

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Trasparenza rifiuti


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Avvisi e informazioni

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica: per le utenze domestiche si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze; per le utenze non domestiche si intende l’utilizzo di locali destinati all’attività svolta suddivise per categorie di attività.


 
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza i coefficienti calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dipendenti dal numero dei componenti del nucleo familiare.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell’utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, tenute a disposizione da soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello previsto ai sensi del nostro Regolamento vigente.
Qualora l'immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e privo di mobili e suppellettili, è prevista l'esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. A tal fine si chiarisce che per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l’abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 52, comma 1, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute
La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell’introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti kb previsti al punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 tabella 2.


 
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999
Per l’attribuzione della quota variabile della tariffa, fino all’adozione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella 4 a.
 

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